Art. 15 - Operazioni di voto.
Art. 15 - Operazioni di voto.1. Le operazioni di voto si svolgono, di norma, in due giorni consecutivi, di cui il primo ricadente al mercoledì dalle ore 9 alle ore 19 ed il secondo al giovedì dalle ore 9 alle ore 14.
2. Il Rettore può, in rapporto a motivate esigenze organizzative, disporre modalità diverse di svolgimento.
3. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali possono esercitare il loro diritto di voto.