Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi
Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandiSono Organi delle Scuole di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti.
L’inizio dell’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche fissato, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
I titolari dei Contratti di Formazione Specialistica, in quanto iscritti alle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell’Ateneo.