Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi

Art. 4 - Organi delle scuole ed attività degli specializzandi

Sono Organi delle Scuole di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola.
Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola. Il Consiglio della scuola è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti.
L’inizio dell’anno accademico coincide con l’inizio delle attività didattiche fissato, per ciascun anno, con decreto ministeriale.
I titolari dei Contratti di Formazione Specialistica, in quanto iscritti alle Scuole di Specializzazione, sono studenti dell’Ateneo.

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