Art. 5 - Frequenza
Art. 5 - FrequenzaAi sensi di quanto previsto dal D.L.vo 368/99 e dall’art. 4, commi 1 e 2 del Contratto di Formazione Specialistica, l’impegno orario richiesto per la formazione specialistica, è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 ore settimanali) da calcolarsi su base mensile, comprensivo delle attività assistenziali e di didattica formale.
Lo specializzando deve svolgere un programma settimanale distribuito di norma in 5 giorni “lavorativi” sulla base di quanto stabilito dall’Ordinamento Didattico della Scuola ed in relazione alle tipologie e alle specifiche esigenze delle unità operative.
L’accertamento della regolare frequenza alle attività formative (didattiche e assistenziali) spetta al Direttore della Scuola di Specializzazione.
A fine anno, il Consiglio della Scuola, ai fini del passaggio all’anno successivo, delibera in merito alla regolare frequenza degli specializzandi.