Art. 7 - Assenze giustificate
Art. 7 - Assenze giustificate7.1 - Permessi
Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dalla Direzione della Scuola, che non superino i trenta “giorni lavorativi” complessivi nell’anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
Il computo dei giorni di permesso è basato su “giorni lavorativi”.
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7.2 - Partecipazione ad eventi
La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere preventivamente autorizzata dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all’iter formativo dello specializzando.
Le giornate dedicate a tali attività non vanno computate nel periodo di trenta giorni di permesso.
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7.3 - Assenze per malattia
Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta “giorni lavorativi” consecutivi.
In caso di malattia, indipendentemente dalla sua durata, lo specializzando è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa. Il certificato potrà essere inviato tramite telefax o consegnato da altra persona a ciò delegata.
Nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta “giorni lavorativi”, lo specializzando è tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione della Scuola e a presentare alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione - entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ha avuto inizio l’assenza, domanda di sospensione, corredata dal relativo certificato medico. Tale domanda potrà essere anche inviata tramite telefax o consegnata da altra persona a ciò delegata.
Al fine del superamento del periodo di comporto (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno determinato, per loro durata, la sospensione della formazione specialistica.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete allo specializzando esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione.
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7.4 - Gravidanza e maternità
Al Medico in formazione specialistica si applicano gli istituti previsti dal D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.
Così come previsto dall’art. 40, comma 5, del D.L.vo 368/99, durante il periodo di sospensione compete al Medico in formazione specialistica esclusivamente la parte fissa del trattamento economico annuo in ragione del numero di giorni di sospensione ed in relazione all’anno di iscrizione, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
La specializzanda è tenuta a comunicare il suo stato di gravidanza non appena accertato alla Direzione della Scuola, al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione e alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della salute propria e del nascituro.
Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.
La specializzanda è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, entro il trentesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nelle quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.
Entro 30 giorni dalla nascita dovrà essere presentato alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione il relativo certificato, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del DPR 20/12/2000 n. 445.