Art. 8 - Assenze ingiustificate

Art. 8 - Assenze ingiustificate

Per “assenza ingiustificata” si intende ogni assenza dello specializzando che non sia stata autorizzata dal Direttore della Scuola.

Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto.
Viene definita “prolungata assenza ingiustificata” l’assenza non autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui anche non consecutivi.
Il Direttore della Scuola, in sede di riscontro mensile delle presenze, comunicherà alla Ripartizione Formazione Post-Lauream eventuali assenze non giustificate.

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