Art. 9 - Recuperi dei periodi di sospensione

Art. 9 - Recuperi dei periodi di sospensione

Il recupero del periodo di sospensione della formazione specialistica prolungherà l’anno di formazione per il periodo necessario ad assicurarne il completamento.
L’ammissione all’anno di corso successivo, o all’esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all’ultimo anno sarà possibile solo al termine del recupero dell’intero periodo di sospensione.
Durante il periodo di recupero della sospensione compete allo specializzando il trattamento economico previsto, sia nella sua componente variabile che in quella fissa lorde.

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