Art. 10 - Trasferimento

Art. 10 - Trasferimento

Per ottenere il trasferimento ad altra sede universitaria lo specializzando deve presentare, almeno due mesi prima dell’inizio del nuovo anno accademico, specifica domanda alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione corredata da:

a) nulla osta del Consiglio della Scuola di Specializzazione di appartenenza;
b) nulla osta del Consiglio della Scuola presso la quale si chiede il trasferimento;
c) nulla osta della Segreteria amministrativa dell’Università ricevente;
d) bollettino comprovante il pagamento dell’indennità di trasferimento prevista;
e) libretto di iscrizione.
I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all’anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d’anno.
La motivazione che determina la richiesta di trasferimento deve essere seria e documentabile.
Nel caso in cui il posto sia finanziato dalla Regione o da un Privato, sarà vincolante anche il parere del Finanziatore.

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