Titolo 3 - Formazione

Titolo 3 - Formazione admin

Art. 13 - Formazione

Art. 13 - Formazione

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs n. 368/99, con la sottoscrizione del contratto, il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
La formazione del medico specialista implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione.
In nessun caso l'attività del Medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.
Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie.
Il Programma Generale di Formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza formalmente del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al Programma Personale di Formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.
Sono possibili periodi di formazione in Italia e/o all’estero presso strutture Universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della Scuola, previa formale accettazione dell’Amministrazione ospitante e approvazione del Consiglio della Scuola. Il Direttore della Scuola ne darà comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria della struttura di afferenza dello specializzando ed alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, almeno un mese prima dell’inizio della formazione fuori sede. A conclusione del periodo di frequenza, il Consiglio della Scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture.
Nel caso di formazione all’estero il periodo massimo previsto è di diciotto mesi nell’intero corso degli studi.

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Art. 14 - Assicurazione

Art. 14 - Assicurazione

L'azienda sanitaria presso la quale il medico in Formazione Specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale di ruolo.
Ad inizio di ogni anno il Consiglio della Scuola assegna formalmente lo specializzando alle unità operative della Rete formativa nelle quali svolgerà la propria formazione, indicandone i rispettivi periodi di frequenza.
La Direzione della Scuola ne dà comunicazione alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione che a sua volta provvede a notificare alle Aziende sanitarie coinvolte nella formazione l’elenco degli specializzandi assegnati alle singole strutture.
La copertura assicurativa per i periodi di frequenza in strutture esterne alla rete formativa è a carico della struttura ospitante. Per i periodi svolti all’estero, si rimanda a specifici accordi di collaborazione didattico-scientifica tra l’Università, le Strutture Sanitarie estere e le Aziende Sanitarie di riferimento dello Specializzando.

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Art. 15 - Formazione e attività didattica formale

Art. 15 - Formazione e attività didattica formale

Il Consiglio della Scuola determina il piano degli studi nel rispetto degli ordinamenti vigenti per ogni singola specializzazione.
Lo specializzando deve frequentare le lezioni, i seminari e ogni altra tipologia di attività didattica formale che il Consiglio della Scuola ritenga necessaria per la sua completa e armonica formazione.
Al medico in Formazione Specialistica deve essere garantita la regolare frequenza alle attività di didattica formale.

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Art. 16 - Formazione e attività assistenziali

Art. 16 - Formazione e attività assistenziali

Le attività assistenziali svolte dal medico in Formazione Specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento.
La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità, secondo quanto definito nei precedenti commi, sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.L.vo 368/1999, sono concordati dal Consiglio della Scuola con i Dirigenti responsabili delle strutture sanitarie presso le quali il medico in Formazione Specialistica svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo.
Il Dirigente dell’Unità operativa ed il Direttore della Scuola comunicheranno di concerto, alla Direzione Sanitaria dell’Azienda in cui lo specializzando opera, gli specifici compiti assistenziali ed il relativo grado di autonomia per ciascun specializzando (“competenze”) in funzione della maturità professionale acquisita e degli obiettivi formativi da raggiungere.
In nessun caso l’attività del medico in Formazione Specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
Le attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentate, come previsto dall’art. 38, comma 2 del D.L.vo 368/1999, su un apposito libretto personale di formazione riportante dettagliatamente il numero e la tipologia degli atti e degli interventi svolti dallo specializzando, con un giudizio da parte del tutor, o del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, sulle capacità e le attitudini dimostrate.

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Art. 17 - Tutor

Art. 17 - Tutor

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori, designati annualmente dal Consiglio della Scuola, sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale, di documentata capacità didattico-formativa. Il tutor è individuato tra i docenti della Scuola appartenenti al settore scientifico disciplinare caratterizzante ovvero tra i dirigenti medici specialisti nella disciplina oggetto della specializzazione che operano di dirigente medico nelle varie unità operative della rete formativa della scuola. In ogni caso, il tutor è individuato all’interno del personale afferente alla struttura a cui è affidato il medico in formazione specialistica.
Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a 3 e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
Sono compiti principali del tutor:

- cooperare con il Direttore della Scuola di Specializzazione nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione;
- essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti.

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Art. 18 - Turni di guardia

Art. 18 - Turni di guardia

La formazione medico specialistica implica la partecipazione ai turni di guardia, durante i quali, è sempre garantita allo specializzando la presenza in sede, di un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione.
I turni di guardia non possono comportare un’attività continuativa complessiva superiore alle 12 ore.
Analogamente a quanto avviene per il personale strutturato, dopo il turno di guardia lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo pari ad almeno 12 ore.
Ai sensi dell’art. 53 della D.L.vo 151/2001 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

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Art. 19 - Medici militari e Medici afferenti al SSN

Art. 19 - Medici militari e Medici afferenti al SSN

Per gli specializzandi iscritti alle Scuole di Specializzazione ai sensi dell’art. 35 comma 3 (Medici militari) e dell’art. 35 comma 4 (Personale medico di ruolo appartenente a specifiche categorie in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della Scuola) del D.L.vo 368/1999 il Consiglio della Scuola approva un Programma Personale di Formazione, che tenga conto della specificità di dette categorie e di quanto previsto dagli artt. 38 e 42 del medesimo D.L.vo 368/1999.
La rilevazione delle attività formative svolte, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, viene documentata dal libretto-diario di cui al titolo III, art. 16, ultimo comma, del presente Regolamento.

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