Art. 14 - Assicurazione
Art. 14 - AssicurazioneL'azienda sanitaria presso la quale il medico in Formazione Specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale di ruolo.
Ad inizio di ogni anno il Consiglio della Scuola assegna formalmente lo specializzando alle unità operative della Rete formativa nelle quali svolgerà la propria formazione, indicandone i rispettivi periodi di frequenza.
La Direzione della Scuola ne dà comunicazione alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione che a sua volta provvede a notificare alle Aziende sanitarie coinvolte nella formazione l’elenco degli specializzandi assegnati alle singole strutture.
La copertura assicurativa per i periodi di frequenza in strutture esterne alla rete formativa è a carico della struttura ospitante. Per i periodi svolti all’estero, si rimanda a specifici accordi di collaborazione didattico-scientifica tra l’Università, le Strutture Sanitarie estere e le Aziende Sanitarie di riferimento dello Specializzando.