Art. 18 - Turni di guardia

Art. 18 - Turni di guardia

La formazione medico specialistica implica la partecipazione ai turni di guardia, durante i quali, è sempre garantita allo specializzando la presenza in sede, di un medico specialista della disciplina oggetto della specializzazione.
I turni di guardia non possono comportare un’attività continuativa complessiva superiore alle 12 ore.
Analogamente a quanto avviene per il personale strutturato, dopo il turno di guardia lo specializzando ha diritto ad un turno di riposo pari ad almeno 12 ore.
Ai sensi dell’art. 53 della D.L.vo 151/2001 è vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

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