Titolo 4 - Valutazione
Titolo 4 - Valutazione adminArt. 20 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivo
Art. 20 - Valutazione in itinere e passaggio all’anno successivoAi sensi dell’art. 38, comma 2 del D.Lgs 368/99, ai fini delle periodiche verifiche di profitto, ogni Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione, in cui periodicamente (minimo due volte all’anno) e in maniera documentata, il medico in formazione venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti.
Ad inizio anno il Consiglio della Scuola delibera in merito alle verifiche di profitto in itinere stabilite per ogni anno di corso.
É prevista una prova finale annuale.
Per essere ammesso a sostenere la prova finale annuale lo specializzando deve:
1. risultare in regola con la frequenza alle attività didattiche formali ed assistenziali;
2. aver personalmente eseguito il numero e la tipologia degli interventi pratici previsti nel Programma Formativo Personale;
3. aver superato le verifiche di profitto in itinere previste.
Il mancato superamento della prova finale annuale - che non è ripetibile - è causa di risoluzione anticipata del Contratto di Formazione Specialistica e comporta la decadenza dal diritto all’iscrizione all’anno di corso successivo.
In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
In caso di assenza ingiustificata, il candidato decade dal diritto all’iscrizione alla Scuola con la conseguente risoluzione del Contratto di Formazione Specialistica.
La Commissione dell’esame di fine anno è formata dal Direttore della Scuola e da tutti i docenti titolari di insegnamento delle materie relative all’anno di corso cui lo specializzando è iscritto.
La Commissione esprime un giudizio globale sul livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte.
La valutazione finale terrà conto delle verifiche di profitto in itinere e del giudizio espresso dai docenti-tutori in merito alle competenze acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti dallo specializzando.
Entro quindici giorni prima della conclusione delle attività annuali dello specializzando, la Scuola dovrà dare comunicazione dell’avvenuto superamento dell’esame di fine anno alla Ripartizione Formazione Post-Lauream, Segreteria delle Scuole di Specializzazione, al fine del proseguimento della carriera dello specializzando.
Inoltre la Scuola dovrà dare informazione allo specializzando e alla Direzione sanitaria, dell’Unità Operativa in cui i medici in formazione svolgono la loro attività, dei livelli di autonomia attribuita.
Art. 21 - Esame di diploma
Art. 21 - Esame di diplomaLo specializzando, dopo il completamento e superamento dell’ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro un mese dalla conclusione del corso. In caso di esito negativo, lo specializzando può ripetere la prova una sola volta e nella sessione immediatamente successiva.
In caso di assenza lo specializzando viene giustificato nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.
In caso di malattia, il candidato è ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di certificazione medica; se l’assenza è determinata da caso fortuito o forza maggiore, il candidato può essere ammesso ad un appello successivo, previa presentazione di idonea documentazione che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l’esame finale.
La Commissione giudicatrice per l’esame di diploma, nominata dal Consiglio della Scuola, è formata da cinque componenti, docenti facenti parte del Consiglio della Scuola, e presieduta dal Direttore della Scuola o da un suo delegato.
La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione. Tutti i docenti titolari di insegnamento possono essere Relatori delle tesi di diploma di specializzazione.
Il giudizio finale, espresso in cinquantesimi, tiene conto dei risultati riportati nelle valutazioni periodiche, degli esami finali annuali, nonché dei giudizi dei docenti-tutori. La votazione minima per il conseguimento del diploma di specializzazione è pari a trenta cinquantesimi.