Titolo 6 - Disposizioni transitorie e finali
Titolo 6 - Disposizioni transitorie e finali adminArt. 24 - Disposizioni transitorie
Art. 24 - Disposizioni transitorieLe Scuole di Specializzazione mediche non coinvolte per l’anno 2008-2009 in procedure di federazione si dotano in autonomia di proprio regolamento, nel quale devono essere previste in via transitoria le seguenti disposizioni:
- la direzione della nuova Scuola è deliberata per il primo anno dalla Facoltà nell’ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);
- il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione e da un rappresentante degli specializzandi.
Art. 25 - Ambito di applicazione
Art. 25 - Ambito di applicazionePer quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
Art. 26 - Federazione di Scuole
Art. 26 - Federazione di ScuolePer quanto fa riferimento alla Federazione di Scuole promossa dal Miur con DM 31.03.2009 valgono le norme e le previsioni, anche in rapporto agli Organi Direttivi, stabilite con apposite convenzioni interuniversitarie.