Art. 24 - Disposizioni transitorie

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Le Scuole di Specializzazione mediche non coinvolte per l’anno 2008-2009 in procedure di federazione si dotano in autonomia di proprio regolamento, nel quale devono essere previste in via transitoria le seguenti disposizioni:

- la direzione della nuova Scuola è deliberata per il primo anno dalla Facoltà nell’ambito dei professori di I e II fascia dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola (vedi D.M. 1 agosto 2005);

- il nominato assume per un anno la carica di Coordinatore del Comitato ordinatore. Il Comitato ordinatore è deliberato dalla Facoltà ed è costituito da n. 6 componenti (oltre il Coordinatore) scelti tra i professori o ricercatori dei SSD corrispondenti alla tipologia della scuola e da almeno un professore, o ricercatore di uno degli altri SSD necessari per i requisiti minimi di docenza della scuola così come indicato nelle schede della proposta di istituzione e da un rappresentante degli specializzandi.

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