Art. 7 - Mantenimento del diritto di accesso ai servizi

Art. 7 - Mantenimento del diritto di accesso ai servizi

L’accesso ai servizi informatici cessa al termine del rapporto con l’Ateneo.
La casella di posta, dietro richiesta motivata del titolare della casella e autorizzazione del responsabile dell’unità organizzativa, può essere mantenuta attiva per ulteriori sei mesi.
Tale termine può essere superato nel caso in cui il titolare del rapporto cessato mantenga con l'Ateneo, in qualunque forma, un rapporto di collaborazione.
E’ possibile, a richiesta dell’interessato, mantenere l’iscrizione nelle liste di posta generali dell’Ateneo per consentire l’informazione anche del personale cessato sulle iniziative comuni di Ateneo.
In tal caso l’interessato dovrà comunque indicare l’indirizzo e-mail personale cui dette comunicazioni dovranno essere inviate.
Eventuali pagine web personali, ospitate tra le risorse web di Ateneo e legate ad attività di didattica o ricerca possono essere mantenute, in base a richiesta motivata dell’autore e autorizzata dal responsabile della struttura, fintantoché sia giustificata la loro pubblicazione.

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