Art. 10 - Trattamento dati di accesso
Art. 10 - Trattamento dati di accessoL’Università può avvalersi di sistemi di controllo che hanno la finalità di garantire la sicurezza nel trattamento dei dati e nell’uso della dotazione informatica.
Le attività sull’uso del servizio di accesso a internet sono automaticamente registrate in forma elettronica nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e automaticamente cancellate in base alla normativa vigente.
Esse sono conservate presso la Divisione ISI o, in alternativa, presso le strutture che gestiscono gli elaboratori su cui risiedono i servizi.
I dati personali contenuti nei log sono oggetto di trattamento esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
- per rispondere ad eventuali richieste della polizia delle comunicazioni e/o dell’autorità giudiziaria;
- per l’erogazione del servizio;
- per l’analisi di malfunzionamenti;
- per l’effettuazione di statistiche sull’utilizzo delle risorse, previa anonimizzazione degli stessi.
Al fine di assicurare il rispetto delle norme e del regolamento relativo all’utilizzo della rete, anche in virtù di quanto stabilito dall’art. 8 comma 3 del Regolamento “Accesso al Sistema Integrato di Reti dell'Ateneo” (SIRA), il personale della Divisione ISI, d’intesa con il responsabile della struttura, adotta tutte le misure necessarie, compresa l’effettuazione di controlli con idonei software sul traffico in rete.
Le partizioni organizzative dell’Ateneo che attivino servizi che trattino o che permettano il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, devono rendere nota, a richiesta del lavoratore, l'identità degli amministratori di sistema.