Art. 2 - Campo di applicazione

Art. 2 - Campo di applicazione

1. I permessi straordinari retribuiti sono concessi dal Direttore amministrativo, su proposta di apposita Commissione paritetica, per la frequenza di corsi o per la preparazione agli esami, al fine del conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio o attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico:

- al personale tecnico-amministrativo, a esclusione dei Dirigenti, nella misura massima di 150 ore;
- al personale a tempo determinato, in servizio da almeno dodici mesi, in misura commisurata al periodo di servizio da svolgere al momento dell’assegnazione.

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