Art. 8 - Utilizzo permessi

Art. 8 - Utilizzo permessi

1. Nei permessi è compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento delle attività didattiche.

2. Gli assegnatari, che frequentino corsi universitari e post-universitari, sono tenuti a far pervenire all’ufficio competente l’apposito modulo prestampato, con l’indicazione delle ore fruite e controfirmate dal docente.

3. La fruizione dei permessi, da parte del personale interessato, deve essere comunicata al responsabile della struttura almeno nei 3 giorni antecedenti la frequenza dei corsi ovvero, con un congruo anticipo, nel caso di utilizzo di più giornate per la preparazione agli esami.

4. In caso di eccezionali e assolutamente inderogabili esigenze di servizio, per le quali sia indispensabile la presenza del dipendente, la fruizione del permesso può, a richiesta del responsabile della struttura, essere compensata a breve termine.

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