Art. 10 - Norme transitorie
Art. 10 - Norme transitorie1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contrattuali e alle norme vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore, a partire dal giorno successivo alla data del decreto rettorale di emanazione. Dalla stessa data cessano di avere vigore tutte le norme interne, di qualunque natura, con esso incompatibili e, in particolare, è abrogato il vigente Regolamento “Permessi straordinari retribuiti - "150 ORE" .