Art. 2 - Principi generali

Art. 2 - Principi generali

1. Il finanziamento annuale complessivo destinato alle provvidenze è deciso dal Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione paritetica, di cui al successivo art. 3. Gli eventuali importi del finanziamento annuale, non utilizzati, saranno segnalati dalla Commissione al Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare l’incremento dello stanziamento per l’anno successivo.

2. I sussidi sono erogati con decreto del Direttore amministrativo, previa valutazione della Commissione stessa.

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