Art. 4 - Durata in carica
Art. 4 - Durata in carica1. La durata in carica dei componenti della CVR è di tre anni.
2. I componenti possono essere rinnovati.
3. Alla scadenza del mandato, i componenti restano in carica sino alla nomina del nuovo collegio.
4. La CVR si scioglie nel caso in cui non venga convocata per un periodo superiore a cinque mesi o non elegga il Presidente.
5. I singoli componenti decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio.
6. In caso di decadenza, di cessazione o di rinuncia di singoli componenti il Rettore procede a nuova nomina secondo la procedura prevista all’articolo 3.