Art. 5 - Oggetto della valutazione

Art. 5 - Oggetto della valutazione

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, la valutazione dell'attività scientifica, che deve conformarsi agli standard nazionali e internazionali delle singole discipline, ha per oggetto le pubblicazioni scientifiche.
2. Su mandato degli Organi Accademici possono essere attribuite alla CVR ulteriori funzioni di valutazione delle attività di terza missione svolte dai componenti della comunità accademica dell’Ateneo, e di valutazione dei corsi di Dottorato nell’ambito delle procedure di accreditamento e di attivazione.
3. Alla CVR è affidata la valutazione annuale della ricerca dell’Ateneo, mediante l’individuazione dei docenti e ricercatori che superano la soglia definita come Indice di Produzione scientifica minima, e la produzione di indicatori aggiuntivi, con valore principalmente conoscitivo, la cui importanza può essere variabile a seconda dell’area di riferimento.
4. Ogni valutazione annuale è accompagnata da una relazione che illustra sinteticamente i risultati della valutazione ed i principali indicatori.
5. Al termine del triennio, la CVR predispone per gli organi di governo, valutazione e controllo un “Rapporto triennale sullo stato della ricerca d’Ateneo”, cui viene data adeguata pubblicità sul sito web dell’ateneo.
6. Al fine di valutare l'efficacia di nuove iniziative a sostegno di potenziali linee di sviluppo della ricerca, la CVR può svolgere attività di studio e analisi mirate a specifici settori, anche multidisciplinari, di valenza strategica per l'Ateneo.

admin