Art. 6 – Accesso ai dati

Art. 6 – Accesso ai dati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la CVR ha accesso alle informazioni e alle banche dati istituzionali dell’Ateneo.
2. La CVR ha facoltà altresì di richiedere ai dipartimenti specifici elementi, che consentano di identificare singole attività/progetti e i relativi risultati, nonché ogni ulteriore informazione o dato non presente nelle banche dati istituzionali.

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