Capo 1 - Il procedimento amministrativo

Capo 1 - Il procedimento amministrativo admin

Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale

Art. 3 - Decorrenza del termine iniziale

1. Per i procedimenti attivati d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unità organizzativa competente ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di dieci giorni, comunicazione al richiedente e per conoscenza al superiore diretto, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale ricomincia a decorrere dal ricevimento della domanda regolarizzata. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle procedure concorsuali.

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Art. 4 - Conclusione del procedimento e computo dei termini

Art. 4 - Conclusione del procedimento e computo dei termini

1. Ciascun procedimento deve essere concluso con un provvedimento espresso e motivato, adottato nel termine massimo di 90 giorni, ovvero nel diverso termine indicato nella tabella di cui all'allegato 1.
Sono fatti salvi i diversi termini stabiliti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari.
2. Il termine per la conclusione del procedimento si riferisce alla data entro cui il provvedimento deve essere adottato ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
3. Ove non sia diversamente disposto, in caso di procedimento di modifica di un provvedimento già emanato, si applica lo stesso termine finale fissato per il procedimento di prima istanza.

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Art. 5 - Sospensione e interruzione dei termini

Art. 5 - Sospensione e interruzione dei termini

1. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso:
a) per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, per il tempo previsto dall’art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990;
b) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per compierlo;
c) nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appostiti, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 241/1990;
2. Per l'acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica l'art. 16 della legge n. 241/1990. Nel caso di richiesta di pareri gli istanti devono esserne informati.

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Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento

Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento nel comunicare l'avvio del procedimento e il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso informa:
- i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento;
- i soggetti a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio;
- su espressa richiesta, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
2. La comunicazione è personale e contiene le indicazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.
3. Qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 mediante altre iniziative, idonee al raggiungimento del fine.

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Art. 7 - Partecipazione al procedimento

Art. 7 - Partecipazione al procedimento

1. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono partecipare al procedimento secondo le modalità previste dal Capo III, articoli da 7 a 13 della legge n. 241/1990.

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