Art. 5 - Sospensione e interruzione dei termini
Art. 5 - Sospensione e interruzione dei termini1. Il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso:
a) per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Università o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, per il tempo previsto dall’art. 2 comma 7 della legge n. 241/1990;
b) nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, per il tempo impiegato per compierlo;
c) nel caso di acquisizione di valutazioni tecniche di organi esterni o di enti appostiti, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge n. 241/1990;
2. Per l'acquisizione in via obbligatoria o facoltativa di pareri si applica l'art. 16 della legge n. 241/1990. Nel caso di richiesta di pareri gli istanti devono esserne informati.