Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento
Art. 6 - Comunicazione dell'inizio del procedimento1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento nel comunicare l'avvio del procedimento e il termine entro il quale il medesimo deve essere concluso informa:
- i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti;
- i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento;
- i soggetti a cui il provvedimento possa arrecare un pregiudizio;
- su espressa richiesta, chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.
2. La comunicazione è personale e contiene le indicazioni previste dall'art. 8 della legge n. 241/1990.
3. Qualora la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere note le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 mediante altre iniziative, idonee al raggiungimento del fine.