Art. 7 - Partecipazione al procedimento

Art. 7 - Partecipazione al procedimento

1. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati possono partecipare al procedimento secondo le modalità previste dal Capo III, articoli da 7 a 13 della legge n. 241/1990.

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