Capo 2 - Il responsabile del procedimento

Capo 2 - Il responsabile del procedimento admin

Art. 8 - Unità organizzativa competente

Art. 8 - Unità organizzativa competente

1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative competenti per l’istruttoria procedimentale sono le Divisioni, le Sezioni, le Ripartizioni e gli Uffici di staff, costituenti l'attuale apparato amministrativo dell'Amministrazione Centrale, nonché le strutture decentrate didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Università.

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Art. 9 - Responsabile del procedimento

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole unità organizzative, la persona preposta ad ogni singola unità è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi.
Analoga responsabilità è attribuita ai preposti all'unità organizzativa a titolo di supplenza o di vicarietà
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente, addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa può sempre assumere direttamente e personalmente la responsabilità operativa di un determinato procedimento, fin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa.
4. E’ altresì competente all’adozione del provvedimento finale il responsabile dell’unità organizzativa rivestente qualifica dirigenziale.

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Art. 10 - Compiti del responsabile del procedimento

Art. 10 - Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento esercita i compiti previsti dagli artt. 5 e 6 della legge n. 241/1990, dal presente regolamento e gli altri compiti indicati nelle istruzioni organizzative e di servizio.
2. Il responsabile del procedimento cura, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'istruttoria adeguando la propria condotta ai principi di collaborazione e di ausilio degli utenti interessati.
3. Il responsabile del procedimento non può aggravare il corso del medesimo se non per straordinarie e motivate esigenze di carattere istruttorio.

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Art. 11 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

Art. 11 - Procedimenti di competenza di più servizi o uffici

1. Quando un procedimento è gestito in sequenza successiva da due o più unità organizzative, il responsabile della fase iniziale è, salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati.
2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso le unità organizzative competenti,
dando impulso all'azione amministrativa.
3. Per le fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dai precedenti commi.
4. Il Direttore amministrativo è competente a risolvere i conflitti di attribuzione tra le diverse unità organizzative nello svolgimento del procedimento.

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