Art. 8 - Unità organizzativa competente

Art. 8 - Unità organizzativa competente

1. Salvo diversa determinazione, le unità organizzative competenti per l’istruttoria procedimentale sono le Divisioni, le Sezioni, le Ripartizioni e gli Uffici di staff, costituenti l'attuale apparato amministrativo dell'Amministrazione Centrale, nonché le strutture decentrate didattiche, scientifiche e di servizio nelle quali si articola l'Università.

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