Art. 9 - Responsabile del procedimento

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Sulla base delle competenze attribuite per materia alle singole unità organizzative, la persona preposta ad ogni singola unità è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale concernente il relativo provvedimento finale da adottarsi.
Analoga responsabilità è attribuita ai preposti all'unità organizzativa a titolo di supplenza o di vicarietà
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente, addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
3. Il responsabile dell'unità organizzativa può sempre assumere direttamente e personalmente la responsabilità operativa di un determinato procedimento, fin dall'inizio o in un momento successivo, per ragioni di coordinamento o di buon andamento dell'azione amministrativa.
4. E’ altresì competente all’adozione del provvedimento finale il responsabile dell’unità organizzativa rivestente qualifica dirigenziale.

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