Art. 14 - Accesso informale
Art. 14 - Accesso informale1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta all’unità organizzativa competente alla formazione del documento ovvero che lo detiene stabilmente.
Tale modalità è consentita per le ipotesi in cui non risulti, alla stregua delle informazioni esistenti, l'esistenza di controinteressati ovvero non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse ovvero sull'accessibilità del documento .
2. Il richiedente deve:
- indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- specificare e, ove occorra, comprovare, l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- dimostrare la propria identità o, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta è esaminata immediatamente e senza formalità ed è accolta mediante esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.