Art. 15 - Accesso formale
Art. 15 - Accesso formale1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, l'amministrazione invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 184/2006.
2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta, così come previsto dall'art. 25 comma 4 della legge n. 241/1990.