Capo 4 - Disposizioni transitorie e finali

Capo 4 - Disposizioni transitorie e finali admin

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Le norme del presente regolamento in materia di durata dei procedimenti, si applicano ai procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore.

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Art. 20 - Integrazioni e modifiche di norme

Art. 20 - Integrazioni e modifiche di norme

1. Il Rettore e il Direttore amministrativo, per le rispettive competenze, sono autorizzati ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche e integrazioni al presente regolamento relative:
- alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- alle modifiche della tabella contenute nell'allegato 1), che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.

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Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

Art. 21 - Entrata in vigore del regolamento e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data del decreto rettorale di emanazione e sarà pubblicato sul sito Web dell'Università.

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