Art. 20 - Integrazioni e modifiche di norme
Art. 20 - Integrazioni e modifiche di norme1. Il Rettore e il Direttore amministrativo, per le rispettive competenze, sono autorizzati ad apportare, con proprio provvedimento, le modifiche e integrazioni al presente regolamento relative:
- alla determinazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti individuati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
- alle modifiche della tabella contenute nell'allegato 1), che si rendessero necessarie a seguito di successivi provvedimenti di riorganizzazione delle unità organizzative e/o di semplificazione delle procedure.