Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI
Titolo 3 - RIPARTO DEI FONDI adminArt. 6 - Commissione di ripartizione
Art. 6 - Commissione di ripartizione1. Il piano di ripartizione è redatto da una commissione costituita dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e dal presidente del Consiglio degli Studenti o, in caso d’impossibilità, da un suo delegato.
2. Qualora sia membro del Consiglio d’Amministrazione ovvero ricopra una carica direttiva, o di delegato o di supplente, per un’associazione o un gruppo aderente al bando, il presidente è sostituito nella commissione, per incompatibilità, dal vice-presidente. Se il vice-presidente incorre in analoga incompatibilità, è sostituito in commissione dal rappresentante degli studenti nel Senato accademico, che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale personale all’interno della lista che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale complessiva.
3. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, tre osservatori, i quali redigono un processo verbale dei lavori, che riporti le motivazioni delle proposte di finanziamento, dell’eventuale esclusione di richiedenti e dell’eventuale mancato finanziamento di singole attività.
4. Gli osservatori sono designati tra i componenti del Consiglio degli Studenti entro la scadenza del bando per la presentazione delle richieste di finanziamento. Risultano eletti i tre consiglieri, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in una votazione espletata con l’espressione di un’unica preferenza individuale.
5. La commissione tiene la prima riunione nella settimana seguente la scadenza del bando e provvede a redigere il piano di ripartizione entro l’inizio di dicembre e, comunque, in tempo utile affinché esso sia sottoposto entro il mese di dicembre al Consiglio degli Studenti.
Art. 7 - Assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentesche
Art. 7 - Assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentescheLa commissione di ripartizione assegna al Consiglio degli Studenti una quota di finanziamento non superiore al 15% dei fondi complessivamente disponibili. La commissione di ripartizione assegna altresì alle liste rappresentate nel Consiglio degli Studenti i finanziamenti spettanti secondo i criteri stabiliti nell’apposito “Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie”.
Art. 8 - Procedura di assegnazione alle associazioni ed ai gruppi
Art. 8 - Procedura di assegnazione alle associazioni ed ai gruppi1. Dopo aver stabilito l’assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentesche, la commissione di ripartizione valuta l’ammissibilità delle associazioni e dei gruppi che hanno inoltrato richiesta di contributo, nonché la completezza e la correttezza delle domande pervenute, e provvede, nella sua prima riunione, a chiedere ai delegati le eventuali integrazioni della documentazione, di cui all’art. 5, comma 4. La commissione fissa la cifra massimale indicativa che può essere assegnata ad ogni associazione e ad ogni gruppo. Il massimale è pari al totale dei fondi, al netto dell’assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentesche, secondo quanto previsto dal “Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie”, diviso per il numero di associazioni, gruppi e liste universitarie, ammessi al finanziamento di cui al presente regolamento. Le liste universitarie sono, comunque, esentate dall’obbligo di presentare le firme necessarie per concorrere al finanziamento. Al riguardo, si fa rinvio all’apposito “Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie”.
2. La commissione valuta l’ammissibilità al finanziamento d’ogni attività ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5, comma 5. La commissione si attiene all’ordine di priorità delle attività indicato dal richiedente, di cui all’art. 5, comma 2, garantendo ove possibile la realizzazione delle attività fino all’esaurimento della cifra massimale assegnabile. La commissione può finanziare in misura totale o parziale le attività ammissibili, ma non oltre l’importo richiesto.
3. La valutazione delle richieste e l’attribuzione dei finanziamenti alle attività sono effettuate in modo omogeneo nei confronti di tutti i soggetti pertecipanti al bando. Sono criteri generali di valutazione per il finanziamento delle attività:
a) numero prevedibile di studenti e dottorandi coinvolti;
b) carattere generale o settoriale dell’attività;
c) adeguatezza del sistema di pubblicizzazione previsto;
d) facile fruibilità dell’attività per gli universitari in ragione del luogo e del periodo di svolgimento;
e) originalità dell’iniziativa;
f) visibilità data all’Ateneo;
g) dettaglio e ricchezza della relazione illustrativa;
h) eventuali ulteriori entrate del richiedente;
i) previsione di una quota partecipativa o gratuità dell’iniziativa;
l) presenza di una quota associativa per i membri dell’associazione.
4. La commissione finanzia l’affitto e l’acquisto di beni e servizi esterni, nonché l’affitto occasionale di spazi esterni, solo se l’Ateneo non può assicurarli gratuitamente o ad un prezzo inferiore in forme e tempi rispondenti alle necessità dell’iniziativa. I beni inventariabili sono acquistati, in nome e per conto dell’Ateneo, dalle associazioni, le quali si impegnano a farli inventariare da quest’ultimo, che li concede in comodato d’uso esclusivo e gratuito. Per le spese d’acquisto di beni inventariabili non superiori a 150,00 euro, è necessaria l’autorizzazione della commissione di ripartizione nei confronti del richiedente l’acquisto. Non possono essere concessi anticipi sul finanziamento per l’acquisto di beni del valore superiore a 150,00 euro.
5. La commissione può proporre l’assegnazione di un importo inferiore al contributo richiesto, in particolar modo qualora tramite altri preventivi si abbia notizia di beni, spazi o servizi di prezzo inferiore, purché questi rispondano alle necessità specifiche dell’iniziativa. Il richiedente è in ogni caso libero di scegliere tra il preventivo di prezzo inferiore e il preventivo originario, per il quale sarà corrisposto un contributo parziale.
6. La quota non assegnabile a un singolo richiedente è distribuita tra le altre associazioni e gli altri gruppi, anche oltre la cifra massimale fissata, di cui al comma 2 del presente articolo, purché risultino altre attività finanziabili.
7. La quota non assegnabile ad alcun richiedente secondo i commi precedenti è destinata in misura totale al Consiglio degli Studenti.
8. Dopo aver redatto una ripartizione provvisoria ai sensi dei commi precedenti, la commissione verifica se nei dodici mesi anteriori alla scadenza del bando i richiedenti ammessi abbiano omesso di svolgere, senza regolare rinuncia, attività finanziate con i fondi disciplinati dal presente regolamento. Ai fini della verifica sono considerate anche attività finanziate con il bando di due anni prima e preventivate per i mesi di novembre e dicembre. Per ogni attività non svolta senza regolare rinuncia l’assegnazione è diminuita del 10%. La quota eventualmente non utilizzata è assegnata in misura totale al Consiglio degli Studenti.
Art. 9 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di ripartizione
Art. 9 - Delibera del Consiglio degli Studenti sul piano di ripartizione1. Il presidente del Consiglio degli Studenti provvede a inviare il piano di ripartizione e il verbale della commissione a tutti i consiglieri entro due giorni solari dalla conclusione dei suoi lavori. Il Consiglio degli Studenti adotta la delibera sul piano di riparto non prima di cinque giorni lavorativi dall’invio ai consiglieri della proposta della commissione.
2. Il Consiglio degli Studenti può emendare con delibera motivata il piano di ripartizione solamente laddove rinvenga un errore materiale, un’erronea applicazione dei criteri di riparto, l’indebita ammissione ovvero esclusione di un partecipante al bando o comunque la violazione di norme nonché di disposizioni del presente regolamento.
Art. 10 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo
Art. 10 - Approvazione del riparto dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo1. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, acquisita la delibera del Consiglio degli Studenti, delibera in via definitiva sul piano di ripartizione.
2. L’Ufficio di Staff Organi accademici collegiali provvede tempestivamente a darne notizia ai richiedenti, anche se esclusi dal finanziamento.