Art. 6 - Commissione di ripartizione

Art. 6 - Commissione di ripartizione

1. Il piano di ripartizione è redatto da una commissione costituita dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e dal presidente del Consiglio degli Studenti o, in caso d’impossibilità, da un suo delegato.
2. Qualora sia membro del Consiglio d’Amministrazione ovvero ricopra una carica direttiva, o di delegato o di supplente, per un’associazione o un gruppo aderente al bando, il presidente è sostituito nella commissione, per incompatibilità, dal vice-presidente. Se il vice-presidente incorre in analoga incompatibilità, è sostituito in commissione dal rappresentante degli studenti nel Senato accademico, che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale personale all’interno della lista che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale complessiva.
3. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, tre osservatori, i quali redigono un processo verbale dei lavori, che riporti le motivazioni delle proposte di finanziamento, dell’eventuale esclusione di richiedenti e dell’eventuale mancato finanziamento di singole attività.
4. Gli osservatori sono designati tra i componenti del Consiglio degli Studenti entro la scadenza del bando per la presentazione delle richieste di finanziamento. Risultano eletti i tre consiglieri, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze in una votazione espletata con l’espressione di un’unica preferenza individuale.
5. La commissione tiene la prima riunione nella settimana seguente la scadenza del bando e provvede a redigere il piano di ripartizione entro l’inizio di dicembre e, comunque, in tempo utile affinché esso sia sottoposto entro il mese di dicembre al Consiglio degli Studenti.

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