Art. 7 - Assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentesche

Art. 7 - Assegnazione al Consiglio degli Studenti e alle liste studentesche

La commissione di ripartizione assegna al Consiglio degli Studenti una quota di finanziamento non superiore al 15% dei fondi complessivamente disponibili. La commissione di ripartizione assegna altresì alle liste rappresentate nel Consiglio degli Studenti i finanziamenti spettanti secondo i criteri stabiliti nell’apposito “Regolamento per il finanziamento delle attività delle liste universitarie”.

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