Art. 2 - Strutture

Art. 2 - Strutture

Le strutture di cui all’art. 1 possono di volta in volta assumere le forme consentite dalla legge ovvero:
a) centri interuniversitari;
b) associazioni con o senza personalità giuridica;
c) fondazioni;
d) consorzi;
e) società consortili;
f) società di capitale;
g) enti di diritto pubblico;
h) e altri modelli consentiti.

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