Art. 7 - Risorse umane e strumentali
Art. 7 - Risorse umane e strumentaliL’utilizzo, da parte delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, di risorse umane, logistiche e strumentali, deve essere preventivamente concordato con le strutture scientifiche e didattiche interessate ovvero con l’Università stessa, se interessata.