Art. 7 - Risorse umane e strumentali

Art. 7 - Risorse umane e strumentali

L’utilizzo, da parte delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, di risorse umane, logistiche e strumentali, deve essere preventivamente concordato con le strutture scientifiche e didattiche interessate ovvero con l’Università stessa, se interessata.

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