Art. 9 - Responsabilità

Art. 9 - Responsabilità

Gli atti costitutivi delle strutture cui l’Università partecipa devono prevedere la clausola di limitazione di responsabilità a favore dell’Università, nonché il richiamo al rispetto delle regole, procedure e principi, contenuti nel proprio codice etico e di comportamento.
Tali strutture non devono assumere obbligazioni in nome e/o per conto dell’Università, né possono rappresentarla, dovendo invece agire sempre ed esclusivamente in nome e per proprio conto.
L’Università non si assume le obbligazioni di tali strutture, né degli altri partecipanti e, pertanto, non risponde verso terzi.
E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dalle strutture, salva espressa deliberazione da parte degli organi di governo dell’Università.
Si predilige la costituzione di forme associative a responsabilità limitata, dotate di propria personalità giuridica ed eventuale iscrizione nel registro delle imprese, ove previsto.

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