Art. 11 - Ufficio competente e Commissione di controllo
Art. 11 - Ufficio competente e Commissione di controlloIl Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, individua l’ufficio cui compete:
- presidiare le funzioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5;
- costituire e aggiornare la banca dati delle strutture di cui all’art. 2 delle presenti Direttive;
- supportare le attività della Commissione di controllo di cui al comma successivo.
Compete al Rettore nominare una Commissione di esperti in ambito giuridico-economico, (“Commissione di controllo”), con mandato coincidente con il mandato del Rettore.
La Commissione di controllo è costituita da:
- fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Rettore, che ne indica anche il Presidente, tra il personale docente di ruolo o ricercatore;
- fino a tre componenti effettivi e due supplenti designati dal Direttore Generale tra il personale tecnico amministrativo.
La Commissione Partecipate svolge le seguenti funzioni:
- esprime pareri, preventivi o successivi, obbligatori e non vincolanti sulle nuove proposte, nonché sugli atti di maggiore rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, per i quali occorra acquisire l’autorizzazione da parte degli organi di governo dell’Università, e nello specifico:
• acquisti consistenti;
• atti di costituzione in giudizio;
• incrementi delle quote di partecipazione;
• modifiche di Statuto o di patti parasociali;
• assunzione di ulteriori oneri, rischi, prestazioni e/o obbligazioni;
• proposte di soppressione, recesso e rinnovo;
• sottoscrizione di convenzioni d’interesse generale per l’Università;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sull’istituzione di Centri Interdipartimentali di Ateneo, ai sensi di quanto previsto dalle “Direttive per la costituzione e le attività dei Centri Interdipartimentali di Ateneo”;
- esegue il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive, al fine di verificare la sussistenza delle motivazioni e dei fini istituzionali per i quali sono state istituite, nonché la congruenza delle loro attività con quelle dell’Università;
- propone linee guida;
- redige per il Rettore a sua richiesta un rapporto periodico sulle responsabilità e sui rischi che le partecipazioni alle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive comportano, proponendo eventuali provvedimenti correttivi da adottare; detto documento è sottoposto all’esame degli organi di governo e controllo dell’Università.
Sulla base del predetto rapporto, il Collegio dei Revisori dell’Università provvede a redigere la relazione annuale sulle caratteristiche dell’eventuale indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità ed eventualità delle ricadute di responsabilità finanziaria sull’Università. La relazione è comunicata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito della rilevazione dell’omogenea redazione dei conti consuntivi.
La Commissione di controllo, mediante il supporto dell’ufficio competente, al fine di garantire il monitoraggio periodico delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive e verificare la conformità con le prescrizioni delle Direttive medesime, potrà richiedere ai Dipartimenti di verificare lo stato di partecipazione nelle strutture di cui all’art. 2.