Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Qualora l’attività delle strutture istituite in virtù delle presenti Direttive possa, anche potenzialmente, arrecare pregiudizio alle finanze dell’Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione sono competenti a deliberare lo scioglimento e/o il recesso dalle medesime, assunto il parere della Commissione di controllo o su proposta della stessa.
Parimenti, nel caso di strutture inattive, strutture che rappresentano duplicazione di altre, strutture aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Università, il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione, assunto il parere della Commissione di controllo o su proposta della stessa, sentiti i rappresentanti e le strutture coinvolte, deliberano in merito alla soppressione, dismissione, liquidazione, cessione e/o recesso da tali strutture.

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