Art. 8 - Coordinamento scientifico

Art. 8 - Coordinamento scientifico

All'interno di ciascuna delle strutture organizzative, di cui al precedente art. 5, può essere costituito un organo collegiale di natura scientifica o gestionale, incaricato di curare, d'intesa con il Responsabile della struttura, gli indirizzi scientifici o gestionali, la definizione delle risorse necessarie alla promozione e allo sviluppo dei servizi, in armonia con il presente Regolamento.
Nell'ambito dei collegi di natura scientifica, deliberati dagli organi accademici, è designato un Coordinatore scientifico.
I coordinatori scientifici di ciascuna struttura organizzativa, nell'ambito del Coordinamento del Centracon, assicurano le attività di cui al successivo art. 10.

admin