Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)
Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)1. Le RLS ed i relativi interventi sono di pertinenza e a carico della Struttura stessa. Qualora vi fosse coesistenza od ospitalità tra Strutture ed Articolazioni (ad esempio il Dipartimento sede di una Scuola di Specializzazione) tutte le parti interessate dovranno indicare al GESTORE quale avrà in carico la gestione e le modifiche della RLS. In assenza di detta comunicazione la Struttura responsabile sarà quella radice dell'Articolazione.
2. Nella progettazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni l'Ateneo deve prevedere, eventualmente con la partecipazione degli altri Enti coinvolti, la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura dell'Ateneo, comprese le apparecchiature di rete. Tali operazioni devono essere eseguite secondo i parametri di seguito elencati:
a) Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) deve essere basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali o, in caso di diverse esigenze, concordato con il GESTORE.
b) Per i locali di nuova realizzazione o ristrutturazione il costo di realizzazione del cablaggio standard e delle relative apparecchiature di rete di cui al comma seguente è finanziato dall'Amministrazione che, nel caso di RLS miste, potrà accordarsi con altri Enti per una compartecipazione alla spesa e delle procedure di realizzazione delle opere.
c) A supporto del cablaggio standard, l'Amministrazione deve provvedere, per ogni RLS dell'Ateneo, apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente i nodi di rete esistenti comunque nel rispetto della capacità di spesa al momento della realizzazione dell'impianto.
3. Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una RLS diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa sulla base dei criteri esposti al precedente punto 2, su richiesta della Struttura o su proposta del GESTORE, l'Amministrazione sulla base della disponibilità di bilancio può compartecipare fino al 50% delle spese di ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente rimane a carico della Struttura. Vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:
a) Nel caso in cui la Struttura intenda richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte del GESTORE e/o il cofinanziamento all'Amministrazione nel caso in cui preferisca procedere in proprio, ne invia una circostanziata richiesta scritta indirizzata al GESTORE.
b) Le priorità di intervento sono definite dal GESTORE compatibilmente (ma non esclusivamente) con la disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e della Struttura.
c) Il progetto di ricablaggio o di aggiornamento deve tenere conto dell'evoluzione prevista nel medio termine (4-5 anni). L'Amministrazione eroga normalmente un unico finanziamento per Struttura nell’ambito di tale periodo.
d) L'amministrazione assegna annualmente al GESTORE, che ne potrà disporre con piena autonomia, uno specifico budget per interventi di estrema urgenza.
4. Le Strutture possono in ogni caso procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie RLS, anche al di fuori dei criteri sopraesposti, purché nel rispetto delle norme di seguito riportate.
5. Indipendentemente dalla compartecipazione o meno dell'Amministrazione alla spesa, le Strutture che intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie RLS sono obbligate a presentare preventivamente al GESTORE il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle seguenti lettere, comprese da (a) a (f)
a) Il GESTORE fornisce un parere tecnico sul progetto, indicando quali eventuali interventi possono essere messi a carico parziale o totale dell'Amministrazione. Il parere tecnico del GESTORE è vincolante.
b) In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a seguito della verifica con esito positivo da parte del GESTORE della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e il GESTORE una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa.
c) La Struttura può anticipare la quota di finanziamento relativa all'Amministrazione, previa approvazione scritta di quest'ultima, oppure sostenere interamente la spesa a titolo definitivo.
.
d) Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota in uso dal GESTORE ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del GESTORE.
e) Al termine di ogni modifica di una RLS, il Responsabile della Struttura deve consegnare al GESTORE copia della documentazione comprensiva di:
certificazione del cablaggio in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente
parametri di configurazione degli apparati installati
indirizzamento e credenziali di accesso non privilegiato delle apparecchiature di rete installate, che permettano il monitoraggio remoto e locale in caso di problemi ed emergenze
pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e il diagramma logico della rete locale della struttura.
f) In mancanza di questi dati, il GESTORE non procederà alla configurazione della connessione degli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica ai nodi delle DRA, assicurando la separazione logica della RLS dalle reti esterne alla Struttura medesima.