Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete

Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete

1. Qualora non sia presente un sistema di autenticazione per l'accesso alla rete erogato dal GESTORE o con esso concordato (ad es. 802.1x), prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, è necessaria da parte del responsabile del dispositivo stesso di concerto con il referente di rete una richiesta da inoltrare al GESTORE.

2. Nella richiesta vanno specificate le informazioni necessarie alla gestione della rete di Ateneo, previste nella modulistica messa a disposizione dal GESTORE.

3. A seguito della richiesta il GESTORE assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP pubblico o privato, a seconda dei servizi cui il dispositivo dovrà accedere.
4. I nodi che erogano servizi in rete fruibili dall'esterno della rete di Ateneo, sono soggetti ad autorizzazione specifica rilasciata dal GESTORE e subordinata all'adozione di tutte le misure di sicurezza atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti.

admin