Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete
Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete1. Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare ogni legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata (es. Acceptable User Policy della rete GARR).
2. Quando un'applicazione o un servizio si estende al di fuori dell'ambito della RLS, deve anche sottostare ai vincoli imposti dalle norme, anche contrattuali, previste dagli enti fornitori di connessione e dagli standard e non causare malfunzionamenti alla rete e agli altri servizi .
3. Il GESTORE ha facoltà di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire quanto previsto nei precedenti commi 7.1 e 7.2 e alla sicurezza.
4. Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità delle risorse di rete di tutta o parte della rete del SIRA, metropolitana o geografica, deve essere preventivamente segnalata al GESTORE, che ne deve dare parere sulla sua ammissibilità.
a) In particolare va verificata tra la Struttura e il GESTORE la compatibilità della messa in esercizio di servizi quali web, posta elettronica, salvataggi ed archiviazioni massicce, applicazioni non unicast, ecc.
b) Nel caso in cui l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione delle risorse, si deve concordare con il GESTORE una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.
c) Il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per monitorare ed eventualmente disattivare il trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete o potenzialmente pericolose.