Art. 9 - Accesso degli utenti alla rete
Art. 9 - Accesso degli utenti alla rete1. E' vietato l'accesso non autorizzato a qualsiasi risorsa di rete disponibile sul SIRA e su una sua qualsiasi RLS, anche se utilizzata in collaborazione con altri Enti. Nessuna Struttura può autorizzare alcun accesso alle reti a persone o ad Enti al di fuori dei casi riportati.
2. Soggetti sottoposti a sanzione oppure a provvedimenti restrittivi non possono venir autorizzati, e viene loro revocata automaticamente un’eventuale autorizzazione già concessa
3. L'autorizzazione all'accesso ad uno specifico gruppo di reti e di servizi si considera concessa a patto che il richiedente integri le condizioni previste dalle seguenti lettere a e b:
a) sia titolare del diritto di accesso al gruppo o ai gruppi di reti per le quali intende ottenere l'autorizzazione, di cui ai successivi commi 4, 5 e 6;
b) si impegni a rispettare le regole internazionali e ogni altra norma o regola emessa dall'Ateneo, dal GARR, da altre autorità nazionali ed internazionali ed eventualmente da altro Ente locale nel caso di accesso a RLS miste;
Tale procedimento di autorizzazione è invece derogato nelle seguenti ipotesi:
A. uso di risorse limitate all'interrogazione e all'utilizzo di banche dati pubbliche o comunque dedicate a larghe categorie di cittadini, italiani e non, come l'accesso ai servizi bibliotecari dalle postazioni delle Biblioteche. In tali casi l'autorizzazione si considera concessa a chiunque abbia diritto al servizio, limitatamente alle risorse necessarie per usufruire del diritto stesso, fatti salvi gli obblighi di legge;
B. eventi particolari, quali mostre, manifestazioni, ecc. deliberati da Organi dell'Ateneo o dai Consigli delle Strutture, per i quali può essere autorizzato un uso delle reti a terzi, anche al pubblico, limitato nel tempo e nelle risorse, secondo le modalità di legge ovvero emanate dall’NSI.L'utilizzo deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.
C. qualora l’accesso alla rete avvenga attraverso autenticazione cifrata tramite credenziali rilasciate all’utente dal GESTORE o da Struttura autorizzata a rilasciarle o federata, che sia stato identificato ai termini di legge e gli accessi vengano registrati e conservati su apposito registro;
D. qualora il processo di assunzione di responsabilità si espleti tramite procedura informatica automatica che autentichi l’utente in maniera analoga a quanto previsto al punto C) ovvero si adottino sistemi di firma elettronica.
4. La titolarità al diritto di accesso alla rete del SIRA, spetta:
a) a tutti i dipendenti e studenti dell'Ateneo e a tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro, di ricerca o di didattica, anche a tempo determinato, con una Struttura dell'Ateneo, purché formalizzato da Atti o da apposita Convenzione.
b) I soggetti individuati dalle Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo e altri Enti pubblici o privati limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione che partecipino alle attività oggetto delle Convenzioni, e per le attività ad esse relative. L'utilizzo in ambito convenzionale deve comunque essere preventivamente autorizzato dall'NSI.
c) Tutti i soggetti la cui autenticazione sia delegata ad altri enti di ricerca e formazione tramite la sottoscrizione da parte dell'Ateneo di apposite convenzioni di federazione dei sistemi di autenticazione, anche a livello internazionale e comunque per l'accesso nei limiti previsti dalle convenzioni e dalla normativa vigente.
5. Sono titolari del diritto di accesso ai servizi disponibili sulle Reti della Ricerca (GARR), su Internet, sulle reti private e pubbliche che hanno connessioni con il SIRA (LightNet, RUPAR-FVG, reti del Servizio Sanitario Regionale, reti civiche, reti del Servizio Bibliotecario Nazionale, ecc.) tutte le figure individuate nei singoli Regolamenti di Accesso a ciascuna di esse e che ne abbiano avuto regolare autorizzazione. Sono titolari del diritto di accesso al GARR e ad Internet tutti i soggetti di cui al comma 4.
6. E' fatto divieto ad ogni Struttura di accreditare su qualsiasi elaboratore dell'Università utenti non autorizzati all'uso della rete, ovvero che non abbiano firmato con efficacia il modulo di assunzione di responsabilità di cui al comma 3 b).
7. Chi consente l'accesso alla rete ad un terzo non autorizzato diviene responsabile dell'accesso abusivo del terzo e di ogni azione che esso intraprende attraverso la rete.
Una volta che il fatto viene a conoscenza della Struttura di appartenenza dell'indebito fornitore di accesso e/o del GESTORE:
a) La Struttura ha l'obbligo di disporre la cessazione dell'abuso o illecito, dopo averne comunicato lo stato alla persona indebitamente beneficiaria.
b) In difetto dell'azione da parte della Struttura, il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici ad esso disponibili per disattivare ogni trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni della persona indebitamente beneficiaria.
8. Chi, accede a risorse dell'Ateneo senza autorizzazione, ovvero danneggia o commette illeciti di qualsiasi tipo, è soggetto a seguito di una circostanziata relazione dell'NSI, alle sanzioni disciplinari previste dalla legge e dai regolamenti dell'Ateneo. La Struttura interessata è obbligata a fornire all'NSI ogni informazione utile all'individuazione precisa dell'azione svolta.
9. E' fatto obbligo a tutti gli utenti del SIRA osservare il “Regolamento in materia di utilizzo della posta elettronica e della rete internet messi a disposizione dall'Università di Trieste” nonché di ogni altra norma, istruzione o dettaglio tecnico pubblicati sul sito Web dell'Ateneo sira.units.it, alla pagina: “Istruzioni agli utenti”, che il GESTORE deve farsi carico di tenere aggiornata, evidenziando le novità.