Titolo 1 - Diritti e doveri fondamentali
Titolo 1 - Diritti e doveri fondamentali adminArt. 1 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento
Art. 1 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamentoL’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione.
I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità, l’equità e l’efficienza delle attività istituzionali dell’Ateneo.
Art. 2 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica
Art. 2 - Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientificaL’Università, consapevole della rilevanza sociale della ricerca, si impegna a far conoscere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l’impatto etico delle ricerche, altresì, si impegna affinché i risultati delle medesime contribuiscano allo sviluppo e al benessere della collettività.
L’Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l’accesso aperto via internet (open archive), per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici, in aderenza ai principi della Dichiarazione di Berlino sull’accesso aperto alla letteratura scientifica.
Art. 3 - Trasparenza
Art. 3 - TrasparenzaL’Università, nel perseguire l’obiettivo di un’ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire agli studenti e, in generale, alle diverse categorie degli stakeholder, la massima trasparenza e conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
A tal fine, valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un’effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali.
In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone diversamente abili, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.
L’Università adotta, nei limiti di legge, misure atte a eliminare o ridurre ai membri della comunità i disagi conseguenti a errori o omissioni commessi in atti interni per difetto dei requisiti di trasparenza esposti sopra.
Art. 4 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali
Art. 4 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitaliL’Università promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie e s’impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l’esercizio dei “diritti digitali”, in particolar modo, tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete.
Nel perseguimento di tale finalità, l’Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale e di diversità culturale.