Art. 1 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

Art. 1 - Libertà di studio, di ricerca scientifica e di insegnamento

L’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle regole, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione.
I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità, l’equità e l’efficienza delle attività istituzionali dell’Ateneo.

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