Art. 8 - Molestie di natura sessuale
Art. 8 - Molestie di natura sessualeSi definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale, o qualsiasi altro tipo di discriminazione, basata sul sesso, che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, inclusi gli atteggiamenti fisici, ovvero le espressioni verbali.
L’Università deplora le molestie di natura sessuale e assicura alle vittime una sollecita protezione, libera dal pregiudizio.
Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si sia a conoscenza, mentre, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente.
È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
L’esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante.
Assumono particolare gravità le molestie sessuali da parte di docenti, nei confronti di studenti.