Art. 14 - Doveri di riservatezza

Art. 14 - Doveri di riservatezza

I componenti della comunità universitaria sono tenuti a mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, in conformità alle norme e ai regolamenti. In particolare, essi si impegnano a:

rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni protette;
non rivelare dati o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo;
prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.

admin